Agenzia delle Entrate
Risposta n. 400
Roma, 1° agosto 2022
L’Agenzia delle Entrate si esprime in merito al caso in cui due coniugi in regime di comunione legale acquistino una casa di abitazione nel Comune X e solo uno di loro richieda le agevolazioni “prima casa” sulla quota di metà relativa al suo acquisto (essendo l’altro coniuge già titolare di altra “prima casa”).
In seguito, il coniuge che non ha usufruito delle agevolazioni (e avendo alienato la precedente “prima casa”) vorrebbe procedere ad un nuovo acquisto di casa di abitazione nel Comune Y e chiedere le agevolazioni “prima casa”.
L’Agenzia delle Entrate ritiene che “nel caso in esame, l'istante risulta già proprietario, in regime di comunione legale, di una casa di abitazione per la quale il coniuge, seppur relativamente alla sua quota, ha fruito dell'agevolazione "prima casa".
Tale acquisto, estendendosi ope legis anche all'altro coniuge, comporta, nella sostanza, la fruizione anche da parte di quest'ultimo del beneficio tributario; pertanto, permanendo detta situazione di titolarità, per entrambi i coniugi è preclusa la possibilità di avvalersi di nuovo dei benefici "prima casa".
In particolare, nella circolare n. 19/E del 1° marzo 2001 è stato precisato, al punto 2.2.10, che qualora l'acquirente sia titolare, anche in comunione legale, di una casa di abitazione acquistata in regime agevolato dallo stesso o dal coniuge, non può avvalersi nuovamente dell'agevolazione tributaria. In altri termini, come chiarito, l'acquisto agevolato effettuato da uno dei coniugi in regime di comunione legale dei beni comporta l'esclusione dall'agevolazione per entrambi i coniugi per i successivi acquisti.”.
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