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AGEVOLAZIONI FISCALI PER L’IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE

Immagine del redattore: Marco StraMarco Stra

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Con l’Ordinanza del 4 giugno 2020, n. 10564, Sez. V, la Corte di Cassazione si è nuovamente espressa in merito alle agevolazioni fiscali previste per l’Imprenditore Agricolo Professionale dal D. Lgs. 29 marzo 2004 n. 99.


Il citato decreto estende allo I.A.P. le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizia stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto.


Ad esempio, in materia di imposizione indiretta si fa riferimento all’agevolazione per gli acquisti di terreni agricoli in favore della “piccola proprietà contadina”, che consente di scontare l’imposta catastale in misura dell’1% e le imposte di registro ed ipotecaria in misura fissa, oltre all’esenzione dall’imposta di bollo, in luogo dell’imposta di registro in misura del 15%, oltre alle imposte ipotecaria e catastali in misura fissa.


In materia creditizia, invece, il credito agrario gode di uno sgravio sui contributi pari al 50%.


Con l’Ordinanza in commento la Cassazione conferma le predette agevolazioni anche allo I.A.P., ma ribadisce che per poter godere delle stesse è necessaria la previa iscrizione del soggetto nella gestione previdenziale ed assistenziale per l’agricoltura.


E’ quindi necessario risultare già iscritti (e poterlo dimostrare tramite il c.d. “CD4”, ossia il certificato di iscrizione all’INPS nella categoria I.A.P.).

Non è, invece, possibile richiedere le agevolazioni in parola sostenendo che le pratiche per l’ottenimento dell’iscrizione all’INPS sono in corso. Nelle more dell’iscrizione, pertanto, conviene aspettare!


Bisogna altresì precisare che, per il rilascio del certificato CD4, l’INPS richiede il pagamento di almeno una prima rata di contributi.


La massima dell’Ordinanza della Cassazione:


Il possesso dei requisiti della qualità di imprenditore agricolo professionale deve sussistere, di regola, al tempo in cui si pretende di godere dei benefici a tale qualità connessi. Eccezionalmente, infatti, il soggetto (persona fisica o società) che non li possegga può, in vista del godimento dei benefici fiscali, presentare una istanza di riconoscimento alla Regione che ne rilascia apposita certificazione (della proposizione dell'istanza), previa iscrizione alla gestione INPS; se entro due anni (salvo diverso termine stabilito dalla Regione) dalla presentazione dell'istanza riesce ad ottenere i requisiti di cui al D.lgs. n. 99 del 2004, art. 1, commi 1 e 3, conserverà i benefici dei quali abbia goduto, altrimenti essi saranno revocati. Senonché, almeno uno degli elementi costitutivi della qualità di imprenditore agricolo professionale, necessari per godere dei benefici fiscali ad essa connessi, deve preesistere alla loro fruizione ossia l'iscrizione del soggetto alla gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura.

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