![](https://static.wixstatic.com/media/54add6_07fe4021725c4a84abc7d3b499b74f50~mv2.jpg/v1/fill/w_640,h_342,al_c,q_80,enc_avif,quality_auto/54add6_07fe4021725c4a84abc7d3b499b74f50~mv2.jpg)
Il Consiglio Notarile di Ancona ha reso nota un'importante interpretazione riguardante le agevolazioni per l'acquisto della cosiddetta "prima casa". Secondo quanto espresso dalla Divisione Contribuenti dell'Agenzia delle Entrate - Settore Consulenza in risposta a una richiesta di consulenza giuridica del Consiglio Notarile di Ancona, le agevolazioni per l'acquisto della prima casa si estendono anche al soggetto che, pur non trasferendo la propria residenza nel Comune in cui acquista l'immobile, vi fruisce di assistenza e cure riabilitative in maniera continuativa a causa di una disabilità, e queste cure richiedono una dimora stabile nel Comune stesso.
La richiesta di consulenza riguardava un soggetto, maggiorenne o minorenne, che risiedeva stabilmente in un Comune diverso da quello in cui riceveva cure e assistenza riabilitativa per la propria disabilità. La famiglia aveva acquistato un'abitazione nel Comune delle cure per garantire la vicinanza alla struttura e ridurre gli spostamenti.
Il Consiglio Notarile di Ancona ha evidenziato che, sebbene la permanenza stabile in un Comune diverso da quello di residenza per motivi di salute e cure prolungate non sembri rientrare strettamente nella normativa vigente, dal punto di vista dell'equità fiscale e della logica della legge, la necessità di ricevere cure riabilitative specializzate in un altro Comune e la conseguente necessità di una dimora stabile nelle vicinanze sembrano giustificare l'applicazione delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa.
L'Agenzia delle Entrate ha osservato che, sebbene la locuzione "propria attività" solitamente si riferisca all'attività lavorativa, la prassi ha esteso questa interpretazione a comprendere anche altre attività svolte nel Comune di acquisto, come lo studio, il volontariato e l'attività sportiva. Pertanto, anche nel caso prospettato dal Consiglio Notarile di Ancona, le condizioni per beneficiare delle agevolazioni fiscali sembrano essere soddisfatte.
Infine, l'Agenzia ha concluso che l'acquirente dovrà rendere una apposita dichiarazione nell'atto di acquisto per documentare il collegamento tra il luogo di svolgimento delle cure e il luogo dell'immobile acquistato, al fine di poter verificare la sussistenza dei requisiti necessari per ottenere il beneficio fiscale.
Questa interpretazione condivisa tra il Consiglio Notarile di Ancona e l'Agenzia delle Entrate rappresenta un passo avanti verso l'uguaglianza sostanziale, garantendo ai cittadini, in particolare a coloro con disabilità, la piena partecipazione sulla base di diritti equi.
Comments