top of page
Cerca

ASSEMBLEE IN VIDEOCONFERENZA

Immagine del redattore: Marco StraMarco Stra

Nuova proroga del termine per le assemblee svolte in modalità totalmente telematica.


Mediante una apposita previsione contenuta nell'avviso di convocazione delle assemblee delle società di capitali e delle società cooperative, può essere stabilito (anche in deroga a clausole statutarie che dispongano diversamente) che:

- il voto possa essere espresso in via elettronica o per corrispondenza;

- l'intervento in assemblea possa essere effettuato mediante mezzi di telecomunicazione;

- l'assemblea si svolga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione senza la necessità che si trovino nel medesimo luogo il presidente, il segretario o il notaio.


Si conferma, quindi, la possibilità – fino al 31 gennaio 2021 (attuale termine di scadenza dello stato di emergenza) – di procedere con lo svolgimento delle assemblee totalmente in videoconferenza.

La verbalizzazione sarà curata dal notaio, il quale – solo – procederà a sottoscrivere il relativo verbale.

Non è, pertanto, necessario che tutti i soci o, quantomeno, il Presidente dell’assemblea siano contestualmente dal notaio, potendo tutti essere collegati in videoconferenza ed essere fisicamente in luoghi diversi.


Tale possibilità era stata prevista, durante, il periodo emergenziale, fino al 31 dicembre 2020, in forza del combinato disposto dell’articolo 1, comma 3, lettera b), D.L. 125/2020 che aveva introdotto il nuovo numero 19-bis nell'Allegato 1 al Dl 83/2020; del predetto Allegato 1 che conteneva l'elenco di diversi termini di scadenza i quali (con il D.L. 83/2020) erano stati prorogati al 15 ottobre 2020; dell'articolo 1, comma 3, lettera a), D.L. 125/2020, che aveva stabilito che quasi tutte le scadenze previste nell'Allegato 1 (tra le quali era compreso l'articolo 106 D.L. 18/2020) beneficiavano dello spostamento del termine finale dal 15 ottobre al 31 dicembre 2020.


Con la modifica introdotta dall’art. 3, comma 6, D.L. 183/2020, le disposizioni contenute nell’art. 106 D.L. 18/2020 si applicano, dunque, alle assemblee convocate entro la data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, attualmente prevista per il 31 gennaio 2021, in base a quanto disposto dalla delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020.


Eventuali nuove proroghe dello stato di emergenza potranno determinare un ulteriore slittamento dell’efficacia della predetta disposizione, con conseguente applicazione anche alle assemblee convocate in data successiva, ma comunque non oltre il 31 marzo 2021.

15 visualizzazioni0 commenti

Post recenti

Mostra tutti

Plusvalenze da superbonus 110%

Il Consiglio Nazionale del Notariato ha approvato lo Studio n.15-2024/T, concernente LE NUOVE FATTISPECIE DI PLUSVALENZE IMMOBILIARI A...

Comments


bottom of page