Assemblee societarie ed enti: prorogata al 31 dicembre 2025 l’efficacia delle disposizioni“emergenziali” dell’art. 106 d.l. 18/2020
- Marco Stra
- 16 apr
- Tempo di lettura: 2 min

Con la legge 21 febbraio 2025, n. 15 (pubblicata in G.U. n. 45 del 24 febbraio 2025 ed entrata in vigore il giorno successivo), il legislatore ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante “disposizioni urgenti in materia di termini normativi”, comunemente noto come Decreto Milleproroghe.
Tra le novità introdotte in sede di conversione, merita particolare attenzione l’inserimento del comma 14-sexies all’interno dell’art. 3 del decreto-legge, con cui si dispone che:
«Il termine di cui all’articolo 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti, è differito al 31 dicembre 2025».
L’estensione della disciplina speciale sulle assemblee
L’intervento normativo proroga, dunque, fino al 31 dicembre 2025, l’efficacia della disciplina
transitoria introdotta in piena emergenza sanitaria con il d.l. n. 18/2020 (c.d. “Cura Italia”) in tema di modalità di svolgimento delle assemblee di società ed enti, originariamente destinata a operare in via eccezionale e temporanea.
Come noto, l’art. 106 d.l. 18/2020 consente, in deroga alle disposizioni codicistiche e statutarie, che:
l’assemblea si svolga anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, senza
necessità della compresenza fisica dei soci o degli organi;
nelle S.p.A. e nelle S.a.p.a., l’intervento dei soci possa avvenire anche mediante il rappresentante designato, con facoltà per la società di imporre tale modalità esclusiva di partecipazione;
nelle S.r.l., sia ammessa l’espressione del voto per iscritto o in via elettronica, nonché l’assemblea mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto; le assemblee possano essere convocate entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, indipendentemente dalle particolari condizioni statutarie o organizzative.
Tale assetto si è rivelato particolarmente funzionale anche oltre la fase emergenziale, in ragione della sua flessibilità operativa e del favor verso l’adozione di strumenti digitali, soprattutto per le società con azionariato diffuso o forte presenza di soci non residenti.
Ritorno alla vigenza della disciplina emergenziale
L’effetto combinato della legge di conversione n. 15/2025 e del d.l. 202/2024 è, dunque, quello di ripristinare l’efficacia dell’art. 106 d.l. 18/2020 a partire dal 25 febbraio 2025 (data di entrata in vigore della legge di conversione) e fino al 31 dicembre 2025.
Pertanto, tutte le assemblee di società ed enti che si terranno entro tale data potranno continuare a beneficiare delle semplificazioni e delle deroghe previste dall’articolo 106, con
evidenti vantaggi in termini di operatività e partecipazione.
Comments