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Decadenza parziale agevolazione prima casa

Immagine del redattore: Marco StraMarco Stra

Decade dall’agevolazione “prima casa” il contribuente che, acquistata un’abitazione con il beneficio fiscale, a qualsiasi titolo aliena (e, quindi, ad esempio, dona o vende) il diritto di usufrutto sull’abitazione predetta. È quanto l’agenzia delle Entrate afferma nella risposta a interpello n. 441 del 30 agosto 2022 che ha esaminato il caso della donazione del diritto di usufrutto su un’abitazione acquistata da meno di cinque anni, costituito per un determinato periodo di tempo.


Si incorre nella decadenza dall'agevolazione fruita in caso di trasferimento degli immobili acquistati con i benefici in esame entro i cinque anni dall'acquisto, se non si procede a un nuovo acquisto entro un anno dall'alienazione dell'immobile agevolato.


Con la risoluzione del 16 febbraio 2006, n. 31/E, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la vendita di una quota di comproprietà di un'unità immobiliare acquistata con i benefici "prima casa" determina la decadenza per la sola quota di immobile ceduta.


Con la risoluzione dell'8 agosto 2007, n. 213/E, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la cessione del diritto di nuda proprietà, entro i cinque anni dall'acquisto agevolato, comporta la decadenza dai benefici in questione in quanto l'operazione viene posta in essere prima del decorso del quinquennio dalla data di acquisto. In tale ipotesi, la perdita del beneficio riguarda la parte di prezzo corrispondente al diritto parziario ceduto.


Analogamente, precisa quindi l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello in commento, si incorre nella decadenza parziale dall'agevolazione fruita in sede di acquisto della piena proprietà dell'abitazione, anche nel caso di costituzione di diritti reali, quali l'usufrutto, l'uso o l'abitazione, in quanto cessione parziale del suddetto più ampio diritto.

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