Quando una persona muore, di chi sono i contenuti (le foto, i video, i messaggi, i documenti...) dello smartphone o del personal computer?
Chi ha il diritto di accedere ai contenuti su uno smartphone o computer di una persona deceduta?
Il tema è di fondamentale rilevanza, dato che ognuno di noi è titolare di un patrimonio digitale, costituito da:
- contenuti personali (foto, video, messaggi, contatti, documenti, calendari, email, ecc...);
- beni digitali che hanno un valore economico e che attribuiscono al titolare il diritto alla utilizzazione economica (software, fotografie digitali, video, progetti, composizioni musicali, studi, ricerche, ecc...).
Lo smartphone e il computer sono gli strumenti attraverso i quali possiamo accedere al nostro patrimonio digitale, attraverso un'identificazione sempre più complessa, dall'inserimento di una password al riconoscimento facciale.
Quando una persona muore, però, questi contenuti andranno persi?
Nell’ordinamento italiano non esiste alcuna norma che preveda la trasmissibilità mortis causa del patrimonio digitale.
Invero, l’attenzione del legislatore, soprattutto europeo, è rivolta alla protezione dei dati personali delle persone fisiche viventi, piuttosto che al patrimonio del defunto.
Il Regolamento U.E. N. 679/2016 consente all'interessato in vita a richiedere e ottenere la cancellazione dei propri dati personali e di pianificare la sorte che i dati personali dovranno avere post mortem (il cosiddetto diritto all'oblio).
Il D. Lgs. N. 101/2018 stabilisce che i diritti riferiti ai dati personali di soggetti deceduti possono essere esercitati "da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato in qualità di mandatario o per ragioni familiari meritevoli di protezione".
La giurisprudenza si è espressa in tre diverse pronunce, sostanzialmente conformi: Tribunale di Roma (ordinanza del 10 febbraio 2022), Tribunale di Milano (Trib. Milano, sez. I, ord. 10 febbraio 2021) e Tribunale di Bologna (Trib. Bologna, sez. I, ord. 25 novembre 2021.)
Tutti i casi concernevano la richiesta al Giudice di accedere allo smartphone (i.e. iPhone) del defunto da parte di stretti familiari o del coniuge, a fronte del rifiuto del gestore del servizio (i.e. la Apple).
In tali casi, i giudici hanno ravvisato «ragioni familiari meritevoli di protezione», cui fa riferimento il citato art. 2-terdecies, co. 1, D. lgs. n. 101/2018, e hanno pertanto riconosciuto al coniuge e familiari l'accesso alle informazioni contenute sul telefono.
Il riferimento fatto dai giudici è, come già precisato, al D. lgs. 10 agosto 2018, n. 101, il quale modifica il D. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (c.d. Codice della Privacy), all’articolo art. 2-terdecies, stabilendo che "I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell’interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione."
Si individuano – con locuzioni pressoché generiche – tre macro categorie di soggetti legittimati attivi.
In primo luogo, si fa riferimento ai portatori di “un interesse proprio”, apparentemente non legati al defunto da alcun vincolo formale. Invero, sembra plausibile che debba trattarsi di un erede, di un legittimario leso o pretermesso, di un legatario.
In secondo luogo, si fa riferimento a “coloro che agiscono a tutela dell’interessato”. Sembra plausibile che il riferimento sia all’esecutore testamentario.
In terzo luogo, sono legittimati i portatori di «ragioni familiari meritevoli di protezione».
Tuttavia: siamo sicuri che il defunto abbia voluto che i propri eredi e/o familiari o il proprio coniuge possano accedere ai contenuti del proprio smartphone?
Cosa potrebbe fare una persona per evitare che determinati soggetti possano appropriarsi delle informazioni, documenti, immagini, video, dati, ecc.. contenuti sulla memoria dello smartphone o sulla nuvola (i.e. iCloud)?
E' indispensabile sottostare alle poche e scarne regole dettate dalle c.d. Big Tech (i.e. Apple, Facebook, Netflix, Tik Tok, Google, Instagram...)?
Stante il valore affettivo, personale e talvolta anche economico di detti contenuti, è meglio considerarli anche in ottica successoria.
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