Due persone coniugate in regime di separazione dei beni, possono essere proprietarie ciascuna di un'abitazione e godere, pertanto, dell'esenzione dal pagamento dell'IMU per entrambe?
In sede di acquisto di due abitazioni, i coniugi in separazione dei beni possono scegliere di intestare un'abitazione ad uno di essi e l'altra abitazione all'altro.
Questa soluzione permette - in presenza anche degli altri requisiti richiesti - di poter sfruttare, per entrambe le abitazioni, l'agevolazione "prima casa" relativamente alle imposte sul trasferimento immobiliare (e pertanto pagare l'imposta di registro ridotta al 2% ovvero l'IVA ridotta al 4%).
Il tutto in conformità a quanto disposto dalla Nota II bis all'art. 1, Tariffa Parte Prima allegata al D.P.R. 131/1986.
Tuttavia, in questa situazione sarà possibile anche godere dell'esenzione IMU per entrambe le abitazioni?
A seguito di vari interventi legislativi e di una giurisprudenza di legittimità sempre più restrittiva e volta a contrastare quei comportamenti abusivi di coniugi che sfruttavano l'esenzione dal pagamento dell'IMU anche per vere e proprie seconde case, si è arrivati all'art. 1, comma 741, lettera b), della legge n. 160 del 2019 che prevede che: «nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare».
Ebbene, con la Sentenza n. 209 del 12 settembre 2022, la Corte Costituzionale ha precisato che il riferimento al nucleo familiare "determina una evidente discriminazione rispetto a chi, in quanto singolo o convivente di fatto, si vede riconosciuto il suddetto beneficio al semplice sussistere del doppio contestuale requisito della residenza e della dimora abituale nell’immobile di cui sia possessore. Non vi è ragionevole motivo per discriminare tali situazioni: non può, infatti, essere evocato l’obbligo di coabitazione stabilito per i coniugi dall’art. 143 del codice civile, dal momento che una determinazione consensuale o una giusta causa non impediscono loro, indiscussa l’affectio coniugalis, di stabilire residenze disgiunte. (...) Inoltre, il secondo comma dell’art. 45 cod. civ., contemplando l’ipotesi di residenze disgiunte, conferma la possibilità per i genitori di avere una propria residenza personale."
La Consulta ha quindi dichiarato l'illegittimità costituzionale di tutte le norme che prevedono il riferimento al "nucleo familiare" quale requisito aggiuntivo rispetto alla residenza anagrafica e alla dimora abituale del possessore, al fine di godere dell'esenzione dal pagamento dell'IMU.
In conclusione, se sussistono comprovate ragioni - e fermo il potere di controllo dei Comuni - due coniugi possono avere residenze anagrafiche e dimore abituali diverse e godere, pertanto, per entrambi gli immobili, dell'esenzione IMU.
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