Il decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, recante Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, prevede che il costruttore, all'atto della stipula di un contratto che abbia come finalità il trasferimento non immediato della proprietà o di altro diritto reale di godimento su un immobile da costruire, è obbligato a consegnare all'acquirente una fideiussione di importo corrispondente alle somme e al valore di ogni altro eventuale corrispettivo che il costruttore stesso ha riscosso e deve ancora riscuotere dall'acquirente prima del trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento.
Il comma 7 bis dell'art. 3 del cit. D.Lgs. 122/2005 prevedeva che "con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni ((dal 1° settembre 2021)), e' determinato il modello standard della fideiussione."
Con Decreto del Ministro della Giustizia del 6 giugno 2022 n. 125, è stato finalmente approvato il modello standard di fideiussione, al quale gli istituti bancari e imprese di assicurazioni dovranno uniformarsi.
Clicca qui per il modello standard e la scheda tecnica.
Comentários