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Imposta di registro e scissione di società semplice

Immagine del redattore: Marco StraMarco Stra

(Cassazione a Sezioni Unite del 25 luglio 2022 n. 23051)


Le Sezioni Unite della Cassazione, chiamate a risolvere una questione di massima di particolare importanza, sollevata dall’ordinanza n. 33312 dell’11 novembre 2021, con la sentenza n. 23051 del 25 luglio 2022 stabiliscono il seguente principio di diritto:“l’atto di scissione relativo a società semplici è assoggettato, ex art. 4 Tariffa Parte Prima, all. d.P.R. 131/86, ad imposta di registro in misura fissa, dal momento che il requisito normativo dell’oggetto esclusivo o principale di natura commerciale o agricola non concerne le società ma soltanto gli enti diversi da queste”.


L’art. 4 della tariffa è relativo agli «atti propri delle società di qualunque tipo ed oggetto e degli enti diversi dalle società, compresi i consorzi, le associazioni e le altre organizzazioni di persone o di beni, con o senza personalità giuridica, aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali o agricole». Tale premessa generale – osserva la sentenza in esame – vale per tutte le ipotesi di atti societari elencati nelle lettere da a) a g) dell’art. 4 cit., tra cui quelle di cui alla lettera b), di diretta rilevanza nel giudizio, ossia per gli «atti di fusione tra società, scissione delle stesse, conferimento di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell’impresa fatto da una società ad altra società esistente o da costituire ed analoghe operazioni poste in essere da enti diversi dalle società» (assoggettati ad imposta di registro in misura fissa).


La letteralità della norma in esame, ad avviso delle Sezioni Unite, fa riferimento espressamente alle società “di qualunque tipo ed oggetto”, ove l’aggettivo indefinito è riferito dunque sia al “tipo” che all’ “oggetto”, il cui significato proprio trova, nel caso in esame, matrice e disciplina nel diritto societario.

Pertanto, il ‘tipo’ di cui all’art. 4 è “il tipo codicistico al quale è storicamente improntata l’intera disciplina societaria …”, tra cui vi è anche quello della società semplice.


Anche l’ ‘oggetto’ dell’art. 4, si legge nella sentenza, è “l’ ‘oggetto’ codicistico che delinea la natura dell’attività economica svolta, entrando nel contratto di società quale suo elemento costitutivo e di essenziale finalizzazione … . Dunque rileva anche l’oggetto che comunque caratterizzi l’attività economica della società semplice; ‘qualunque’ esso sia e indipendentemente dalla preclusione di commercialità ex artt. 2249 e 2195 cod. civ.”.



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