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L’AGENZIA ENTRATE SI ESPRIME SUL VALORE DELLE QUOTE DI SOCIETA’ SEMPLICI IN SUCCESSIONE O DONAZIONE

Immagine del redattore: Marco StraMarco Stra


Applicabilità della valutazione "automatica" dell'articolo 34, comma 5, d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, al valore dichiarato, in sede di donazione o dichiarazione di successione di quota di società semplice che non abbia redatto né bilancio né inventario, con riguardo agli immobili della società.

La risposta a interpello n. 5/2021 dell'Agenzia delle Entrate.


Secondo l'articolo 16, comma 1, lettera b), del TUS, la base imponibile per le quote anche di società semplici è costituita dal valore proporzionalmente corrispondente al valore del patrimonio netto della società risultante dall'ultimo bilancio pubblicato o dall'ultimo inventario regolarmente redatto e vidimato, tenendo conto dei mutamenti sopravvenuti, o, in assenza di bilancio e inventario, al valore complessivo dei beni e diritti appartenenti alla società al netto delle passività.


L'articolo 34, comma 5, del TUS, poi, dispone che non sono sottoposti a rettifica i valori degli immobili iscritti in catasto con attribuzione di rendita dichiarati in misura non inferiore a quella stabilita secondo i coefficienti per le imposte sui redditi, fermo restando che tale disposizione non si applica ai terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria.


La Corte di Cassazione ha stabilito che l'Amministrazione finanziaria può procedere ad un'autonoma valutazione nel caso in cui si tratti di società per la quale non siano stati approvati bilanci o redatti inventari, mentre il valore del patrimonio netto risultante dal bilancio "è vincolante per l'amministrazione finanziaria, che non può procedere ad un'autonoma valutazione del valore complessivo dei beni e dei diritti appartenenti alla società al netto delle passività, salvo che non denunci (motivatamente) la inattendibilità delle poste di bilancio" (Cass. 7 maggio 2003, n. 6915; 4 aprile 2003, n. 5282).


Tuttavia, come chiarito anche dalla Circolare 22 gennaio 2008, n. 3/E, tale previsione va coordinata con l'articolo 34, comma 5, del TUS, che preclude la rettifica di valore da parte degli uffici dell'Agenzia nell'ipotesi in cui il valore dichiarato sia almeno pari al c.d. "valore tabellare".

L'applicazione del limite di rettifica è esclusa per i "terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria".


Con la risposta a interpello n. 5/2021 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito, dunque, che anche al valore dichiarato, in sede di donazione o di dichiarazione di successione di quota di società semplice che non abbia redatto né bilancio nè inventario, con riguardo agli immobili compresi nel patrimonio di tale società, eccettuati i terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria, possa essere applicabile il criterio della c.d. valutazione "automatica", o "tabellare" prevista dal citato art. 34, comma 5, del TUS.

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