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La recente sentenza della Cassazione, n. 7442 del 20 marzo 2024, ha sollevato un dibattito sulla qualificazione giuridica delle donazioni di denaro effettuate tramite bonifico bancario. In particolare, la sentenza ha confermato che tali donazioni sono considerate donazioni indirette ai fini fiscali, ampliando il panorama delle "liberalità diverse dalle donazioni".
Secondo la pronuncia della Cassazione, l'ordine di bonifico impartito dal donante alla banca assume la natura di un negozio giuridico unilaterale tra la banca e l'ordinante. Questo implica che il beneficiario della donazione è estraneo al contratto tra la banca e l'ordinante, e che il bonifico stesso rappresenta un mero adempimento di un accordo di donazione tra donante e donatario.
È importante notare che la qualificazione fiscale della donazione tramite bonifico bancario differisce dalla qualificazione civilistica. Mentre sul piano fiscale viene considerata una donazione indiretta, sul piano civilistico la donazione è soggetta alla forma dell'atto pubblico notarile. Questo significa che, ai fini civili, la forma richiesta per la donazione di denaro è quella dell'atto pubblico notarile, a pena di nullità.
La sentenza della Cassazione ha confermato che il bonifico bancario per la donazione di denaro è da considerarsi una donazione indiretta ai fini fiscali. Tuttavia, è importante ricordare che, dal punto di vista civilistico, la forma richiesta per la donazione di denaro è quella dell'atto pubblico notarile, e l'omissione di tale forma comporta la nullità dell'atto stesso.
La Cassazione dice anche che, nel caso la donazione indiretta sia d'importo superiore alle franchigie oggi esistenti, sarà accertata e sottoposta all'imposta (dell'8%) solo in presenza di una dichiarazione circa la loro esistenza, resa dall'interessato nell'ambito di procedimenti di accertamento di altri tributi - le chiedo cortesemente un parere su questo