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Le sentenze della Cassazione del 7 e 8 novembre 2023, numerate rispettivamente 30983, 30989, 31027 e 31145, affrontano la questione dell'autonoma tassabilità della clausola penale in un contratto di locazione.
Il principio di diritto stabilito è che la clausola penale, quando inserita in un contratto di locazione, non è soggetta a una tassazione distinta dall'imposta di registro. Questo perché viene considerata parte integrante del contratto stesso, soggetta alla regola dell'imposizione della disposizione più onerosa prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) n. 131 del 1986, articolo 21, comma 2.
La controversia nasce dalle interpretazioni contrastanti riguardo all'applicabilità dell'art. 21 comma 1 del D.P.R. 131/1986, con richieste di recupero di imposta in misura fissa per la clausola penale. Alcune dispute coinvolgono anche la tassazione autonoma delle clausole che predeterminano gli interessi moratori o la clausola di riserva della proprietà. L'Amministrazione finanziaria considera la clausola penale come un patto accessorio del contratto, soggetto all'imposta di registro proporzionale.
La Cassazione stabilisce che la clausola penale è necessariamente accessoria al contratto principale e non costituisce una disposizione negoziale autonoma. Inoltre, la natura della clausola penale è definita come un elemento coercitivo e di predeterminazione del risarcimento per l'inadempimento, dipendente dall'obbligazione contrattuale. Pertanto, la Cassazione afferma che la clausola penale è soggetta all'imposta di registro applicabile al contratto principale, senza una tassazione distinta.
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