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Art. 1, comma 41, della Legge di Bilancio 2021 prevede l’esclusione per l’anno 2021 dal pagamento dell’imposta fissa di registro di cui all’art. 2, comma 4-bis, d.l. n. 194/2009, nel caso di acquisto di terreni agricoli di valore inferiore o pari ad euro 5.000,00.
La disposizione prevede che, per l’anno 2021, agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, di valore economico inferiore o uguale a 5.000 euro, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, non si applichi l’imposta di registro fissa, di cui all’articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.
Le imposte dell’atto, pertanto, saranno esclusivamente l’imposta ipotecaria in misura fissa di euro 200,00 e l’imposta catastale nella misura dell’1% del prezzo pattuito.
Non sarà più dovuta, invece, l’imposta fissa di registro di euro 200,00.
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