top of page
Cerca

"PRIMA CASA". ACQUISTO ABITAZIONE CONTIGUA E DEMOLIZIONE INTERO FABBRICATO

Immagine del redattore: Marco StraMarco Stra

agevolazioni prima casa notaio

L'Agenzia delle Entrate si è nuovamente espressa in ambito di agevolazioni "prima casa", prendendo in considerazione una fattispecie ad oggi ancora non considerata da alcuna norma o circolare/risoluzione dell'Agenzia stessa.


Con la Circolare 38/E del 12 agosto 2005 e la Risoluzione n. 25/E del 25 febbraio 2005 l'AE ha riconosciuto la possibilità di richiedere le agevolazioni "prima casa" nell'ipotesi di acquisto di un'abitazione da accorpare ad una preposseduta, purchè l'unità immobiliare così ottenuta dalla riunione dei due immobili non abbia caratteristiche di lusso (da intendersi, ora, come non rientrante nelle categoria A/1, A/8 e A/9).


Tale orientamento è stato confermato anche nella Risoluzione n. 142/E del 4 giugno 2009 e nella Circolare n. 31/E del 7 giugno 2010.


Con la Risposta all'Interpello n. 113/2020 l'AE ha preso in considerazione l'ipotesi in cui, a seguito dell'acquisto di un'abitazione contigua a quella preposseduta, il nuovo proprietario procedeva a demolire l'intero fabbricato, per poi costruire una nuova unità immobiliare.


In questo caso l'AE non ha riconosciuto le agevolazioni "prima casa", in quanto - ha sostenuto - la fattispecie non rientra nella definizione di fusione o accorpamento di unità immobiliari (neppure dal punto di vista catastale).


In sostanza, l'agevolazione sarebbe riconosciuta solo quando il nuovo acquisto sia effettuato allo scopo di ampliare l'abitazione preposseduta.

33 visualizzazioni0 commenti

Post recenti

Mostra tutti

Plusvalenze da superbonus 110%

Il Consiglio Nazionale del Notariato ha approvato lo Studio n.15-2024/T, concernente LE NUOVE FATTISPECIE DI PLUSVALENZE IMMOBILIARI A...

Comments


bottom of page