Il comma 1 dell’art. 11del D.l. 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. Decreto Liquidità), per l’intero territorio nazionale, stabilisce che: “1. Fermo restando quanto previsto al comma 2 e 3, i termini di scadenza ricadenti o decorrenti nel periodo dal 9 marzo 2020 al 30 aprile 2020, relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto, e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva a quella stessa data sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore dei debitori e obbligati anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente”.
Ne consegue che il termine di scadenza delle cambiali emesse fino all'8 aprile è sospeso fino al 30 aprile 2020 e dette cambiali non sono protestabili.
I protesti levati dal 10 marzo all’8 aprile 2020 non devono essere trasmessi dai pubblici ufficiali alle Camere di Commercio, mentre, ove già pubblicati, queste provvedono d’ufficio alla loro cancellazione.
Per quanto attiene agli assegni bancari e postali, invece, non contenendo questi titoli di credito alcun termine di scadenza ma solo di presentazione, la sospensione opera diversamente dai titoli cambiari.
Non potendo infatti l’assegno essere post datato, e dovendo sussistere la provvista fin dalla data di emissione, la sospensione del termine riferito all’assegno non opera a favore del debitore traente.
La sospensione dei termini opera a favore del creditore esentandolo dall’obbligo di presentare al pagamento l’assegno nei termini di legge. Tuttavia, se presentato durante il termine di sospensione, esso deve essere pagato.
Solo se l’assegno viene presentato al pagamento nei termini e questo risulti non pagato, si avrà la “sospensione dei termini per la levata del protesto o delle constatazioni equivalenti”.
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