![sospensione termini prima casa](https://static.wixstatic.com/media/a27d24_a4c5fd661b9f499891a062c4d1d2c69a~mv2.jpg/v1/fill/w_980,h_408,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01,enc_avif,quality_auto/a27d24_a4c5fd661b9f499891a062c4d1d2c69a~mv2.jpg)
L’art. 24 D.L. 8 aprile 2020 n. 23 (c.d. “Decreto Liquidità”) introduce la sospensione dei termini previsti nell’ambito delle agevolazioni prima casa prevedendo, precisamente, che “I termini previsti dalla nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nonché il termine previsto dall’articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ai fini del riconoscimento del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa, sono sospesi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020”.
La sospensione opera, quindi, esclusivamente nelle ipotesi in cui il termine ordinariamente previsto scada in una data compresa tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020.
Dal 1 gennaio 2021, quindi, i termini torneranno a decorrere normalmente.
Quali sono, però, i termini sicuramente sospesi?
1) Il termine di 18 mesi per trasferire la residenza nel Comune dove si trova la "prima casa" acquistata.
2) Il termine di 1 anno per alienare la precedente abitazione acquistata con le agevolazioni "prima casa" (al fine di evitare la decadenza).
3) Il termine di 1 anno per acquistare una nuova "prima casa" a seguito dell'alienazione infraquinquennale della propria "prima casa" (al fine di evitare la decadenza).
4) Il termine di 1 anno per usufruire del credito di imposta a favore di colui che provvede ad acquisire una nuova "prima casa" entro 1 anno dall’alienazione del precedente immobile acquistato con le agevolazioni "prima casa"
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